Sez. L, Sentenza n. 2895 del 29/03/1996 (Rv. 496678 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese nei vari settori produttivi - Decreti ministeriali di "aggregazione" ex art. 34 ex testo unico assegni familiari - Natura di provvedimenti amministrativi - Configurabilità - Facoltà dell'I.N.P.S. di disattenderli - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
I decreti "di aggregazione", con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale abbia provveduto, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (t.u. sugli assegni familiari), a determinare l'inquadramento di datori di lavoro non rientranti nelle categorie elencate dall'art. 33, data la loro natura provvedimentale, non possono, una volta diventati definitivi, essere disattesi dall'INPS. (Nella specie la S.C. ha concorrentemente valorizzato anche la non impugnazione del capo della sentenza che, in riferimento ad una delle assicurazioni dedotte in giudizio, aveva ritenuto vincolante l'inquadramento derivante dal decreto ministeriale).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)