Sez. 2, Sentenza n. 22927 del 28/05/2026 Ud. (dep. 22/06/2026) Rv. 290262-01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Mancata estensione della disciplina in tema di gratuito patrocinio ad enti e associazioni che curano i percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, comma terzo, Cost., degli artt. 165, comma quinto, cod. pen., e 75 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all'attività svolta dagli enti e dalle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i reati indicati nella citata disposizione del codice penale, trattandosi di istituto funzionale a garantire l'effettività del diritto inviolabile di difesa nel procedimento penale, che non si estende alle fasi ad esso successive, ancorché non prive di rilevanza giuridica.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)