diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25904 del 24/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219105 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Ammissione al gratuito patrocinio del condannato per contravvenzione -. Questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 8, della legge n.217 del 1990, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219105-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.217, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui non consentendo l'ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato nell'ipotesi di contravvenzioni, attuerebbe una disparità di trattamento anche tra condannati per delitti e per contravvenzioni in sede di incidente di esecuzione. La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n.243 del 1994, ha già ritenuto la norma censurata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., costituzionalmente legittima nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato in caso di reato contravvenzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 7, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)