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Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 11/06/1981 (Rv. 414423 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - INTERESSI RELATIVI - NATURA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414423-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - INTERESSI RELATIVI - NATURA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*

Poiche la penale, prevista all'art 1382 cod civ, avendo lo scopo - ove non sia stata convenuta la risarcibilita del danno ulteriore - di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, si identifica con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantita di danaro in misura invariabile e costituisce debito di valuta superando ogni finalita risarcitoria dell'obbligazione: conseguentemente i relativi interessi spettanti al suo creditore sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione richiedono l'istanza di parte. (Conf 5537/79, mass n 402118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)