Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 11/06/1981 (Rv. 414423 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - INTERESSI RELATIVI - NATURA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - INTERESSI RELATIVI - NATURA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*
Poiche la penale, prevista all'art 1382 cod civ, avendo lo scopo - ove non sia stata convenuta la risarcibilita del danno ulteriore - di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, si identifica con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantita di danaro in misura invariabile e costituisce debito di valuta superando ogni finalita risarcitoria dell'obbligazione: conseguentemente i relativi interessi spettanti al suo creditore sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione richiedono l'istanza di parte. (Conf 5537/79, mass n 402118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)