Sez. L, Sentenza n. 5583 del 24/06/1987 (Rv. 454051 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITÀ - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ESECUZIONE O RITARDO NELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE - CORRESPONSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FINALITÀ - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - MANCATA ESECUZIONE O RITARDO NELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE - CORRESPONSIONE - NECESSITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
La penale di cui all'art. 1382 cod. civ., e cioè la prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, costituisce oggetto di un debito non di valore ma di valuta. Pertanto, ove a sua volta tale prestazione non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti - ricorrendone le rispettive specifiche condizioni - gli interessi moratori e l'eventuale ulteriore risarcimento del danno maggiore di cui all'art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (ai sensi dell'art. 1382, ultima parte del primo comma, cod. civ.), atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale (come l'accordo circa la risarcibilità del danno ulteriore). (V 5122/85, mass n 442442; (V 6995/83, mass n 431640; (V 3789/81, mass n 414423; (V 5537/79, mass n 402118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)