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Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 28/08/1978 (Rv. 393610 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE - RETTIFICA IN APPELLO DELLA SOMMA RICHIESTA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393610-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE - RETTIFICA IN APPELLO DELLA SOMMA RICHIESTA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nel giudizio promosso dall'Inail, con Azione di regresso contro il responsabile civile di infortunio sul lavoro, la rettifica in grado d'appello della somma richiesta, in relazione alla diversa entita degli esborsi effettuati in conseguenza dell'infortunio medesimo, configura domanda nuova, come tale preclusa a norma dell'art 345 cod proc civ, solo qualora si traduca in una modificazione degli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa formulata in primo grado, e non anche, pertanto, ove derivi da semplice riliquidazione, fatta nel corso del giudizio di secondo grado per adeguare le somme erogate ai criteri fissati da norme di legge, ancorche gia in vigore all'epoca della domanda introduttiva (nella specie, legge 19 gennaio 1963 n 15).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)