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Sez. L, Sentenza n. 4811 del 18/05/1999 (Rv. 526364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Art. 4, comma secondo e secondo - bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988 - Contenuto e finalità - Esodo dei lavoratori - Cessazione del rapporto di singoli lavoratori - Ricomprensione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

L'art. 4, comma secondo bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988, statuisce che: "la disposizione recata nel secondo comma, n. 3, del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Tale disposizione - che non va riferita esclusivamente alle aziende industriali, come si evince dal secondo comma dello stesso art. 4 che testualmente fa riferimento alle aziende commerciali - ha il dichiarato fine di favorire "l'esodo dei lavoratori" nel quadro delle "misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Tale fine può essere indifferentemente conseguito sia con l'uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall'azienda sia con l'uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori. Ne consegue che, sotto il profilo considerato, è indifferente che la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero si configuri come un esodo di massa così come non assume rilievo il soggetto che prende l'iniziativa dello scioglimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 4, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)