Sez. L, Sentenza n. 23230 del 13/12/2004 (Rv. 579254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Somme corrisposte al lavoratore - Esclusione dalla retribuzione imponibile - Condizioni - Finalità di incentivazione dell'esodo - Individuazione delle somme erogate con tali finalità - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In relazione alla cessazione dal rapporto di lavoro di singoli lavoratori, rientrano tra le somme che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988, vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che il giudice adito aveva ritenuto che la somma erogata, in favore di un direttore di testata giornalistica sottoposto a un provvedimento restrittivo della libertà personale, insieme al t.f.r., avesse la finalità di addivenire alla immediata risoluzione del rapporto di lavoro, per salvaguardare l'immagine del giornale dinanzi ai lettori, ed aveva conseguentemente rigettato la domanda dell'ente previdenziale di categoria, volta ad assoggettare la somma all'obbligo contributivo).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/05/1988 num. 173 art. 4, Legge 26/07/1988 num. 291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)