Sez. 1, Sentenza n. 3020 del 08/02/2008 (Rv. 601924 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Esercizio di azioni di spettanza del fallito nei confronti dei terzi - Curatore - Posizione - Terzo - Esclusione - Azione di annullamento - Proponibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
In tema di azioni proponibili dal curatore fallimentare, la posizione di tale organo, quando eserciti diritti già nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito; ne consegue l'ammissibilità dell'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto d'interesse dall'imprenditore "in bonis" e già eseguito, rientrando essa nella nozione di patrimonio di cui agli artt. 31 e 42 legge fall. che si estende, oltre che ai beni, altresì ai rapporti giuridici ed alle azioni di contenuto patrimoniale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)