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Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 21/05/2004 (Rv. 572996 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Azione del curatore per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto stipulato tra l'imprenditore, successivamente fallito, e un terzo - Posizione del curatore - Simulazione relativa - Documento - Data certa "ex" art. 2704 cod. civ. ai fini dell'opponibilità alla curatela - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572996-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa "ex" art. 2704 cod. civ. anteriore al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)