Sez. 3, Sentenza n. 1645 del 31/05/1971 (Rv. 352081 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - LIMITI.*
Il potere del giudice di merito di procedere alla qualificazione giuridica della domanda, anche a prescindere dalle denominazioni eventualmente errate usate dalle parti, trova un limite nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, sancito nell'art 112 cod proc civ per cui deve essere esercitato in relazione alla situazione fatta valere ed alle conseguenze giuridiche di cui si pretende l'attuazione. (Conf 3193'69, mass n 343186' 2722'69, mass n 342413).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)