Sez. 1, Sentenza n. 280 del 29/01/1976 (Rv. 378956 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CALCOLO DEL VALORE DEGLI UTILI NON PERCEPITI - FONDO CONSIDERATO EDIFICABILE - INTERESSI CORRISPONDENTI AL VALORE AGRICOLO DEL FONDO - ECCEZIONE - PROVA DEL PROPRIETARIO DI AVER AVUTO LA CONCRETA POSSIBILITA DI VENDERLO OVVERO DI COSTRUIRVI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - CALCOLO DEL VALORE DEGLI UTILI NON PERCEPITI - FONDO CONSIDERATO EDIFICABILE - INTERESSI CORRISPONDENTI AL VALORE AGRICOLO DEL FONDO - ECCEZIONE - PROVA DEL PROPRIETARIO DI AVER AVUTO LA CONCRETA POSSIBILITA DI VENDERLO OVVERO DI COSTRUIRVI.*
Quando, per determinare l'indennizzo per l'occupazione d'urgenza illegittima o il risarcimento per l'occupazione ultrabiennale, si debba calcolare il valore degli utili, non percepiti, del fondo occupato e questo sia stato considerato come edificabile, si deve presumere che esso non abbia fornito altro reddito se non quello di cui e capace secondo l'utilizzazione statisticamente piu frequente, che e quella agricola, a meno che il proprietario non provi di avere avuto la concreta possibilita di venderlo, ovvero di costruirvi, e di avere perduto tali possibilita a causa dell'occupazione. Pertanto, salvo che si sia data detta prova, gli interessi si debbono computare su una somma corrispondente al valore agricolo del medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 65, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)