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Sez. 1, Sentenza n. 12535 del 12/11/1999 (Rv. 531048 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE | Confisca nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose - Pregiudizio dei diritti reali di garanzia di terzi estranei ai fatti danti luogo al procedimento penale, costituiti in epoca antecedente al procedimento di prevenzione - Ammissibilità - Esclusione - Pretese di detti terzi - Tutela - Giudice competente.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531048-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 e succ. mod. nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia, costituiti sui beni confiscati in epoca anteriore al procedimento di prevenzione a favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo a detto provvedimento. Costoro, però, potranno far valere le loro pretese soltanto davanti al giudice dell'esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e segg. cod.proc.pen., norme che attribuiscono al giudice dell'esecuzione competenza a decidere in ordine alla confisca e, pertanto, sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento penale possano vantare sul bene confiscato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)