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Sez. L, Sentenza n. 5601 del 09/06/1990 (Rv. 467589 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - PROPOSIZIONE NEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE DI TIPO ADESIVO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467589-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - PROPOSIZIONE NEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITÀ - IMPUGNAZIONE DI TIPO ADESIVO - ESTENSIONE.*

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'Onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 cod. proc. civ.) e, quindi, nel caso di ricorso per Cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 cod. proc. civ.). tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi. (Conf 4860/86, mass n 447562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)