Sez. L, Sentenza n. 4860 del 29/07/1986 (Rv. 447562 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - ONERE DEI LITISCONSORTI E DELLE CONTROPARTI DESTINATARI DELLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - CONSEGUENZE - CARATTERE ADESIVO DELL'IMPUGNAZIONE DI TALI DESTINATARI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - ONERE DEI LITISCONSORTI E DELLE CONTROPARTI DESTINATARI DELLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - CONSEGUENZE - CARATTERE ADESIVO DELL'IMPUGNAZIONE DI TALI DESTINATARI - IRRILEVANZA.*
La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di questo ultimo), l'Onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 cod. proc. civ.), e, quindi, nel caso di ricorso per Cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 cod. proc. civ.), mentre la circostanza che l'interesse a tale impugnazione incidentale derivi dalla proposizione di quella principale, ovvero preesista alla stessa, rileva solo al diverso fine della limitazione al primo di detti casi della possibilità di superare, purché nel rispetto del termine fissato per l'impugnazione incidentale, l'eventuale scadenza del termine previsto in via ordinaria (art. 334 cod. proc. civ.). tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo alla impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi. (V 1220/86, mass n 444696; (V 5313/83, mass n 430222; (Conf 3048/84, mass n 435086; (Conf 616/83, mass n 425361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)