Sez. 3, Sentenza n. 24219 del 27/11/2015 (Rv. 637765 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimento cautelare emesso prima dell'entrata in vigore degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. - Sentenza di rigetto, nel merito, della pretesa azionata in via cautelare - Pronuncia successiva all'entrata in vigore di tale disciplina - Applicazione dell'art. 669-novies c.p.c. - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 571 del 1994 (convertito nella l. n. 673 del 1994) nella parte in cui regola gli effetti intertemporali della sopravvenienza della nuova disciplina sul procedimento cautelare uniforme di cui alla l. n. 353 del 1990 si interpreta nel senso che, per tali procedimenti, trova applicazione l'art. 669-novies c.p.c. (a norma del cui comma 3 il provvedimento cautelare perde efficacia "se con sentenza anche non passata in giudicato รจ dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale sia stato concesso"), sebbene il provvedimento cautelare sia stato emesso prima dell'entrata della novella (16 febbraio 1994), qualora la perdita di efficacia si sia prodotta successivamente per effetto della sentenza di rigetto pronunciata nel pendente giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in ragione dell'inefficacia del provvedimento d'urgenza di inibitoria della corresponsione delle somme al creditore, aveva ritenuto esigibile il credito, con maturazione degli interessi dalla data della richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)