Sez. U, Sentenza n. 12323 del 29/11/1995 (Rv. 497604 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Discussione - Intervento del P.G. successivo a quello del difensore dell'incolpato - Art. 379 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod.proc.civ. - a termini del quale nella discussione avanti alle Sezioni Unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del C.S.M. a carico di magistrati il Procuratore Generale ha la parola per ultimo - con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che nel predetto giudizio di legittimità il Procuratore Generale non è parte e quindi la sollevata questione relativa alla pretesa disparità di trattamento è priva di rilevanza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)