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Sez. U, Sentenza n. 949 del 05/02/1996 (Rv. 495734 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Discussione - Intervento del pubblico ministero successivo a quello dei difensori - Questione di legittimità dell'art. 379 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495734-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 379 cod.proc.civ. - secondo il quale nella discussione avanti alle Sezioni Unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del CSM il pubblico ministero ha la parola per ultimo - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che le osservazioni scritte che le parti possono presentare alla Corte sulle conclusioni del P.M. sono pienamente idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso della difesa rispetto alle argomentazioni ed alle richieste dell'accusa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)