Sez. 2, Sentenza n. 5900 del 18/06/1994 (Rv. 487119 - 01)
Procedimento davanti al Pretore (o al Conciliatore) - Udienze | Rinvio d'ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato - Necessità di comunicazione ai difensori delle parti - Esclusione - Limiti.
Procedimento davanti al Pretore (o al Conciliatore) - Udienze
Nei procedimenti dinnanzi al Pretore o al Conciliatore, il principio dell'automatismo del rinvio di ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato, in virtù del quale la causa viene rinviata alla udienza immediatamente successiva del Pretore o del Conciliatore, senza necessità di comunicazione ai difensori delle parti, non è applicabile nei casi in cui la trattazione della causa di fatto sospesa a causa dell'impedimento o dell'assenza del giudice a cui è stata assegnata, sia ripresa da un altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 55, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 55, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 56, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)