Sez. 1, Sentenza n. 6572 del 22/07/1996 (Rv. 498670 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sostituzione del giudice originariamente designato per la trattazione della causa - Rinvio dell'udienza di comparizione - Omessa comunicazione del rinvio alla amministrazione non ritualmente costituita - Violazione del contraddittorio - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione che non si sia ritualmente costituita, ma si sia limitata al mero deposito in cancelleria di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, non può dolersi della mancata comunicazione del differimento dell'udienza di comparizione a seguito della sostituzione del giudice originariamente designato per la trattazione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)