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Sez. 1, Sentenza n. 494 del 21/01/1981 (Rv. 410968 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410968-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art 5, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898, l'espressione normativa 'condizioni economiche dei coniugì, delle quali il giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio deve tener conto ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, deve essere intesa come comprensiva, oltre che dei veri e propri redditi, anche delle 'sostanzè improduttive di reddito o di reddito inferiore al valore effettivo del bene, le quali oltre all'eventuale diretta loro utilita sono comunque suscettibili di essere diversamente impiegate o convertite.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)