Sez. 1, Sentenza n. 6019 del 02/12/1985 (Rv. 443161 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - BENI TEMPORANEAMENTE NON PRODUTTIVI O DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL TITOLARE - INFLUENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - BENI TEMPORANEAMENTE NON PRODUTTIVI O DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL TITOLARE - INFLUENZA.*
Nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, al fine dell'attribuzione e Determinazione dell'assegno di divorzio, deve tenersi conto non soltanto dei redditi veri e propri, ma anche di tutti i cespiti compresi nel patrimonio (nella specie, quote di comproprietà su immobili), i quali, anche se temporaneamente non produttivi o direttamente utilizzati dal titolare, sono comunque suscettibili di essere diversamente impiegati o convertiti. (Conf 494/81, mass n 410968).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)