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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 02/02/1994 (Rv. 485185 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Tutela della salute e dell'integrità fisica | Risarcimento dei danni derivati da un infortunio - Liquidazione del danno da invalidità permanente - Criteri - Riferimento al reddito annuo costituito dalle retribuzioni al netto e non al lordo delle ritenute fiscali - Necessità.
Stato
decisa il 1994-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485185-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Tutela della salute e dell'integrità fisica

Ai fini del risarcimento, dovuto dal datore di lavoro, per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la liquidazione del danno da invalidità permanente, correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto, e non al lordo delle ritenute fiscali, non prospettandosi con l'attribuzione delle somme dovute a titolo risarcitorio - che costituiscono una semplice reintegrazione patrimoniale - una duplicazione dell'imposizione fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)