Sez. L, Sentenza n. 3005 del 01/03/2002 (Rv. 552704 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti di carattere economico condizionanti l'erogazione della pensione sociale e quindi della pensione di inabilità e dell'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili - Pensione privilegiata ordinaria militare tabellare - Rilevanza - Nuovo testo dell'art. 77, primo comma, t.u. pensioni di guerra ex art. 5 legge n. 261 del 1991 - Ininfluenza - Relativa questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. .
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare concorre alla determinazione del reddito ostativo (o limitativo) del diritto alla pensione sociale - e quindi alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di invalidità in favore dei mutilati e degli invalidi civili- a norma dell'art. 26, comma terzo, della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, la cui operatività è stata fatta salva dal secondo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978), anche successivamente alla modifica del primo comma di questo articolo compiuta dall'art. 5 della legge n. 261 del 1991, che ha esplicitato il carattere risarcitorio delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze di cui allo stesso testo normativo ed ha escluso che le stesse costituiscano, in linea generale, reddito; né può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale disciplina, in quanto come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 143 del 2001, essa è frutto di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 8 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 261 art. 5, DPR 23/12/1978 num. 915 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)