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Sez. 3, Sentenza n. 7271 del 18/03/2008 (Rv. 602165 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Acquirente in regime di comunione legale - Esercizio del diritto di riscatto nei confronti del solo coniuge contraente - Decadenza dal diritto di riscatto in caso di mancato tempestivo esercizio dello stesso anche nei confronti del coniuge dell'acquirente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602165-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Nell'ipotesi di comunione legale dei coniugi ex art. 177 cod. civ. non può ravvisarsi alcun potere di rappresentanza reciproca in capo ai coniugi stessi, non prevedendo nessuna norma tale potere ed anzi, mentre, ai sensi dell'art. 177, primo comma lett. a), cod. civ., gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio costituiscono ipso iure oggetto della comunione, l'art. 180, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ai coniugi. Ne consegue che la tempestività della domanda di riscatto proposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 va verificata anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in comunione legale che non ha partecipato all'atto di trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 180 com. 2, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)