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Sez. 3, Sentenza n. 5340 del 29/05/1998 (Rv. 515943 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Stato civile dell'acquirente - Non menzione nell'atto di trasferimento - Accertamento - Onere del conduttore - Coniugi in regime di comunione legale - Riscatto nei confronti di entrambi nel termine di decadenza - Necessità - Esercizio tempestivo nei confronti del solo acquirente - Interruzione della decadenza - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro nel termine assegnato - Ininfluenza sulla decadenza.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515943-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Il conduttore deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto di un immobile ad uso diverso dall'abitazione anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario in quanto ne diviene automaticamente comproprietario, pur se nell'atto di trasferimento non è menzionato; a tal fine egli ha l'onere di verificare tempestivamente non solo i registri immobiliari, ma anche quelli dello stato civile per accertare se l'acquirente è coniugato e con quale regime patrimoniale, perché la decadenza del riscatto non è interrotta dall'esercizio dell'azione nei confronti di un solo coniuge, essendo la normativa della prescrizione applicabile soltanto dopo l'impedimento della decadenza, né dalla tempestiva esecuzione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, necessaria per l'ammissibilità dell'azione di riscatto, ma ininfluente sul termine di decadenza spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 177, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)