Sez. U, Sentenza n. 9523 del 22/04/2010 (Rv. 612667 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Acquirenti comproprietari dell'immobile - Esercizio del diritto di riscatto nei confronti di tutti - Necessità - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Acquirente coniugato in regime di comunione legale dei beni - Esercizio del riscatto nei confronti del coniuge anche quando non abbia partecipato al contratto - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
Il diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 deve essere esercitato dall'avente diritto alla prelazione nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari dell'immobile, i quali sono litisconsorti necessari nella relativa controversia. Nel caso in cui l'acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, il riscatto deve esercitarsi pure nei confronti del coniuge, che è ugualmente litisconsorte necessario, anche quando non abbia partecipato al contratto di compravendita, ma abbia beneficiato dell'acquisto in comunione ai sensi della lett.a) dell'art. 177 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)