Sez. 1, Sentenza n. 43292 del 09/11/2007 Cc. (dep. 22/11/2007) Rv. 238690 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione o oblazione - Omessa statuizione sul pagamento delle spese di custodia dei beni sequestrati - Possibilità di provvedervi attraverso la procedura di correzione degli errori materiali prevista dagli artt. 535 comma quarto e 130 cod. proc. pen. - Esclusione - Rimedio esperibile - Indicazione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
Nel caso in cui il processo sia stato definito con sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione o oblazione, al fine di porre le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate a carico dell'avente diritto alla loro restituzione, può essere attivata la speciale procedura esecutiva di cui all'art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002, sost. dall'art. 9-bis, comma primo lett. f), D.L. n.115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 9 bis, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)