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Sez. 1, Sentenza n. 3596 del 16/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216101 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Cosa confiscata appartenente a soggetto rimasto estraneo al procedimento penale - Ostatività del giudicato alla proposizione di richiesta di restituzione da parte del medesimo soggetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216101-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

L'irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, competente ai sensi dell'art.676 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)