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Sez. L, Sentenza n. 2158 del 07/04/1982 (Rv. 420037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI DI SETTORE E CATEGORIA - AUTOMATICA OPERATIVITÀ DELLE TABELLE SALARIALI CONNESSE AI CONTRATTI STESSI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI DI SETTORE E CATEGORIA - AUTOMATICA OPERATIVITÀ DELLE TABELLE SALARIALI CONNESSE AI CONTRATTI STESSI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE - CRITERI.*

L'integrazione della retribuzione dovuta al lavoratore subordinato, in applicazione dell'art. 36 cost. E con riferimento ai contratti collettivi post corporativi di settore e categoria non comporta l'automatica operatività delle tabelle salariali connesse ai contratti stessi e pertinenti alla qualifica alla quale è astrattamente riconducibile la posizione di detto lavoratore, ma implica un preventivo accertamento di eventuali caratteristiche peculiari della prestazione resa da costui che con la conseguenza che solo ove risulti una identità qualitativa e quantitativa di questa può farsi applicazione integrale dei criteri dettati dalla contrattazione collettiva. (V 2792/68, mass n 335433; (V 2382/66, mass n 324619).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)