Sez. 2, Sentenza n. 2382 del 15/09/1966 (Rv. 324619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*
I contratti collettivi postcorporativi, pur se non direttamente applicabili nei confronti dei soggetti non appartenenti alle associazioni sindacali stipulanti, possono tuttavia essere utilizzati come criterio di orientamento per la Determinazione della giusta retribuzione, a norma dell'art 36 della Costituzione e dell'art 2099 cod civ. se e vero che la detta utilizzazione di norme contrattuali collettive postcorporative costituisce facolta e non Obbligo del giudice del merito, e altresi vero che questi, quando ritiene basarsi su criteri diversi, deve dare la ragione dell'apprezzamento che egli faccia della fattispecie, in relazione alla disciplina medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)