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Sez. L, Sentenza n. 6155 del 14/11/1988 (Rv. 460540 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO D'INDENNIZZABILITÀ - AVVENUTO DECORSO DEL TERMINE STABILITO PER CIASCUNA DELLE TECNOPATIE - INDENNIZZABILITÀ DELLE MALATTIE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460540-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO D'INDENNIZZABILITÀ - AVVENUTO DECORSO DEL TERMINE STABILITO PER CIASCUNA DELLE TECNOPATIE - INDENNIZZABILITÀ DELLE MALATTIE - PERSISTENZA.*

L'indennizzabilità delle malattie professionali tipiche o "tabellate" non è esclusa dall'avvenuto decorso del termine al riguardo stabilito per ciascuna di dette tecnopatie, atteso che tale termine è stato eliminato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 (dichiarativa - fra l'altro - dell'illegittimità costituzionale dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dalla parola "sempreché" alla fine dello stesso comma).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)