Sez. 1, Sentenza n. 38206 del 22/09/2009 Cc. (dep. 30/09/2009) Rv. 244753 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto indultino) - Concessione - Criteri.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
Ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 1° agosto 2003 n. 207 (cosiddetto indultino), il magistrato di sorveglianza ha il dovere di valutare se il condannato sia meritevole del beneficio, negandolo qualora quest'ultimo non sia adeguato alle finalità rieducative della pena. (Nella specie si è ritenuta correttamente rifiutata la sospensione in presenza del concreto pericolo di fuga e di recidiva del condannato).
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)