Sez. 1, Sentenza n. 36841 del 27/09/2005 Cc. (dep. 11/10/2005) Rv. 232682 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Revoca - Casi tassativamente previsti dalla legge - Valutazione discrezionale di non meritevolezza del beneficio al di fuori dei casi di revoca previsti dalla legge - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge n. 207 del 2003, può essere revocata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e quindi per ingiustificato inadempimento alle prescrizioni imposte o per sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi in relazione ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni a far data dall'applicazione del beneficio. Pertanto il tribunale di sorveglianza non può valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte criminose tenute dall'interessato nel corso di applicazione del beneficio, seppure qualificate da gravità indiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)