Sez. 1, Sentenza n. 7348 del 05/12/2006 Cc. (dep. 22/02/2007) Rv. 236357 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Revoca - Casi tassativamente previsti dalla legge - Possibilità di revoca anche per non meritevolezza del comportamento del soggetto - Esclusione.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
In base alla formulazione letterale dell'art. 2, comma quinto della L. n. 207 del 2003, sono configurabili in via tassativa solo due cause tipiche di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle prescrizioni indicate nell'art. 4, mentre non è possibile disporre la revoca del cosiddetto "indultino" quando la prosecuzione appaia incompatibile per non meritevolezza del comportamento del soggetto, analogamente a quanto previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale specifica disciplina è solo parzialmente richiamata dall'art. 4, comma secondo, "in quanto applicabile".
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 2, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)