Sez. 1, Sentenza n. 16926 del 22/04/2010 Cc. (dep. 04/05/2010) Rv. 247662 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Trattenimento di plichi diretti a detenuti - Presupposti - Violazione di norme disciplinanti il passaggio di beni tra detenuti - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza del detenuto e il trattenimento del contenuto di plichi allo stesso diretti possono essere disposti soltanto per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto, e non possono trovare giustificazione esclusivamente nela rilevazione di infrazioni regolamentari relative, come nella specie, alle disposizioni sul passaggio di beni tra detenuti.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 08/04/2004 num. 95 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)