Sez. 1, Sentenza n. 38632 del 23/09/2010 Cc. (dep. 03/11/2010) Rv. 248676 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Trattenimento della corrispondenza - Provvedimento dell'A.G. - Indicazione dei motivi - Obbligo - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)