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Sez. U, Sentenza n. 2907 del 07/10/1972 (Rv. 360640 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360640-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme relative alla composizione ed al funzionamento della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ossia - secondo l'ordine delle competenze stabilito dalla legge 6 dicembre 1971, n 1034 - del tribunale amministrativo regionale o del consiglio di stato) la cognizione delle controversie in materia di pubblico impiego dei dipendenti degli enti locali. (Conf 114'70, mass n 344843).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)