Sez. U, Sentenza n. 114 del 20/01/1970 (Rv. 344843 - 01)
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE, SULLA COMPETENZA E SULLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE, SULLA COMPETENZA E SULLA PROCEDURA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN UNICO GRADO.*
Le decisioni della Corte costituzionale 22 marzo 1967, n 30, 20 aprile 1968, n 33, e 27 maggio 1968, n 49, le quali hanno dichiarato l'illegittimita costituzionale delle norme del tu 26 giugno 1924, n 1058, relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, nonche di quelle sulla Competenza e sulla procedura, proprie del suddetto organo giurisdizionale, non hanno travolto in toto la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa nelle materie devolute alla Competenza in primo grado della gpa, ma hanno soltanto fatto venire meno un grado della giurisdizione medesima in tali materie, sino a quando non sara provveduto altrimenti in Sede legislativa. Conseguentemente le controversie relative alla materia del pubblico impiego dei dipendenti da enti locali - gia rientranti in primo grado nella giurisdizione della gpa - oggi ricevono tutela in unico grado solo davanti al consiglio di stato. (Conf 767-69, massima n 339089 V 2992-68, massima n 335821).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)