Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. (dep. 20/10/2009) Rv. 244378 - 01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione della notizia di reato - Obblighi del pubblico ministero - Individuazione.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)