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Sez. L, Sentenza n. 6340 del 18/07/1987 (Rv. 454612 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO IN UNA DELLE CATEGORIE LEGISLATIVAMENTE PREVISTE - POTERE DELL'INPS E DEL MINISTRO DEL LAVORO - DIFFERENZA - NATURA DI ACCERTAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO - CONSEGUENTE INCIDENZA DELLE RELATIVE CONTROVERSIE SU SITUAZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - NATURA COSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - CONSEGUENTE INCIDENZA DELLE RELATIVE CONTROVERSIE SU SITUAZIONI D'INTERESSE LEGITTIMO.*
Stato
decisa il 1987-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454612-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO IN UNA DELLE CATEGORIE LEGISLATIVAMENTE PREVISTE - POTERE DELL'INPS E DEL MINISTRO DEL LAVORO - DIFFERENZA - NATURA DI ACCERTAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO - CONSEGUENTE INCIDENZA DELLE RELATIVE CONTROVERSIE SU SITUAZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - NATURA COSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE - CONSEGUENTE INCIDENZA DELLE RELATIVE CONTROVERSIE SU SITUAZIONI D'INTERESSE LEGITTIMO.*

Alla stregua del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari), il potere d'inquadrare i datori di lavoro in una o in altra delle categorie legislativamente previste spetta sia all'i.N.P.S. che al ministro del lavoro, con la differenza che, mentre il provvedimento dell'istituto assume carattere di accertamento di un rapporto intersoggettivo già costituito ope legis (sicché le relative controversie incidono su una situazione di diritto soggettivo), il provvedimento del ministro, concretandosi in una scelta operata nell'Esercizio di un potere di natura tecnico-amministrativa (in ordine alla tabella da applicare nei confronti di quelle imprese che non rientrino tra le categorie elencate dall'art. 33 né tra gli enti contemplati nell'art. 797, assume, invece, carattere costitutivo - come tale privo di efficacia retroattiva - del rapporto medesimo (sicché le relative controversie vengono ad incidere su una posizione di interesse legittimo). (V 4775/85, mass n 442182; (V 926/72, mass n 357189).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)