diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11854 del 22/05/2007 (Rv. 596598 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disposizione "ex" art. 23 d.l. n. 66 del 1989 - Spese degli enti locali effettuate in violazione delle regole contabili - Effetti - Rapporto obbligatorio diretto tra privato fornitore e amministratore o funzionario - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596598-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23 del decreto-legge 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144) ha introdotto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica. In tali casi, sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensì - in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa - dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio, senza che sia esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., atteso che difetta il requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.), che va escluso quando esista altra azione esperibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di persona diverso da esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 28/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)