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Sez. 3, Sentenza n. 41884 del 09/10/2008 Cc. (dep. 10/11/2008) Rv. 241496 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di sospensione lavori - Prosecuzione - Reato - Omessa adozione dei provvedimenti definitivi - Rilevanza scriminante - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241496-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, l'illiceità della condotta consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordinanza comunale di sospensione non viene meno per il fatto che non siano adottati, nei termini, i conseguenti provvedimenti repressivi di legge.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 27, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)