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Sez. L, Sentenza n. 9174 del 07/06/2003 (Rv. 564072 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Fatti sopravvenuti al procedimento amministrativo per l'iscrizione - Cancellazione - Effetti - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564072-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, anche dopo l'entrata in vigore dell'art 14 della legge n. 412 del 1991 come modificato dall'art 1 del decreto legge n. 6 del 1993, la previsione della legge quadro n. 443 del 1985, secondo cui le decisioni della C.P.A. sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili ai sensi dell'articolo 7, non preclude il diritto dell'Ente o della PA di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti ogniqualvolta accerti, eventualmente avvalendosi dei poteri ispettivi o di vigilanza, che sia sopravvenuto un mutamento delle circostanze rilevanti; in tale ipotesi, l'INPS può far valere, prima innanzi agli organi locali e poi innanzi all'AGO, una richiesta di cancellazione "ex nunc" per il venir meno, in capo all'artigiano, dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6 art. 6 com. 6, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 14 com. 4, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 1, Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)