Sez. L, Sentenza n. 14662 del 30/07/2004 (Rv. 575160 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Regime previsto dalla legge n. 443 del 1985 e dalla legge Regione Marche n. 6 del 1988 - Istanza di cancellazione proposta dall'INPS per difetto originario o sopravvenuto dei presupposti dell'iscrizione - Dimostrazione di tale difetto - Retrodatazione della cancellazione - Ammissibilità - Anche in caso di cancellazione disposta su istanza del soggetto iscritto.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese Artigiane, la disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed alla legge Regione Marche 28 marzo 1988, n. 6 (emanata dalla Regione nell'esercizio della sua competenza concorrente), non è d'ostacolo a che l'istanza con la quale l'INPS chiede la cancellazione di un'impresa per difetto originario dei presupposti per l'iscrizione o per il loro venir meno in un momento successivo, ove si dimostri fondata, possa essere accolta disponendosi la cancellazione con effetto dall'iscrizione originaria o da quel momento. Nè l'esistenza di una cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto impedisce che l'INPS possa ottenere l'accertamento che gli effetti di essa debbano essere retrodatati al momento dell'iscrizione o a quello in cui i presupposti per l'iscrizione siano venuti a mancare, salvo che il provvedimento di cancellazione sia stato notificato al suddetto istituto ed esso non lo abbia tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge regionale.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6 art. 6, Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)