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Sez. U, Sentenza n. 7872 del 11/06/2001 (Rv. 547395 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nomina di un difensore - Diritto di essere ascoltato personalmente - Sussistenza - Impedimento legittimo e documentato - Rinvio della seduta - Necessità - Omissione - Vizio del procedimento - Ricorso per cassazione - Onere di specificare l'impedimento addotto e le prove fornite - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547395-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, il professionista interessato ha diritto di esporre le sue deduzioni personalmente, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, la seduta deve essere rinviata e, se non lo sia, la decisione assunta è viziata per violazione di una norma sul procedimento; è onere della parte, che ricorre per cassazione avverso la decisione medesima, indicare in quale situazione di fatto avesse indicato di trovarsi e quale dimostrazione ne aveva offerta (nella specie la S.C. ha ritenuto generica la censura con cui il ricorrente aveva dedotto soltanto di essere stato ammalato comprovandolo con un certificato medico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)