Sez. 2, Sentenza n. 1934 del 14/12/1985 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172054 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DELITTI PROGRAMMATI - NESSO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DELITTI PROGRAMMATI - NESSO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non è configurabile il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere ed i delitti che siano poi effettivamente commessi, in quanto il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è contraddistinto dall'accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti, mentre per la sussistenza del reato continuato non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma è necessario che tutte le diverse azioni od omissioni siano comprese, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso. (fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra associazione per delinquere e vari reati di sequestro di persona, nonché tra gli stessi reati di sequestro). (Conf mass n 170965; (Conf mass n 169411; (Conf mass n 160669; (Conf mass n 142568).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)