Sez. L, Sentenza n. 13701 del 06/11/2001 (Rv. 550047 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione all'esecuzione di contenuto meramente processuale - Contemporanea pendenza del giudizio di merito relativo all'accertamento del diritto oggetto di esecuzione - Situazione di litispendenza - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorché l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive "causae petendi" dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva (nella specie, l'opposizione si fondava sull'indeterminatezza dell'ammontare del credito azionato "in executivis", ex art. 474 cod. proc. civ., mentre il contemporaneo giudizio di merito concerneva la quantificazione del diritto di credito in contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)