Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005 (Rv. 584738 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Appello - Opposizione all'esecuzione od opposizione a precetto fondate sulla sentenza impugnata - Litispendenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio d'appello e l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. o anche l'opposizione a precetto, poiché con queste opposizioni si prospettano questioni che attengono al precetto emesso sulla base della sentenza impugnata con l'appello ovvero all'esecuzione iniziata in base a quel titolo e non si pone in discussione l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, che è oggetto del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)