Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005 (Rv. 584662 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione all'esecuzione - Contestazione solo sulla promovibilità dell'esecuzione forzata per ragioni processuali - Contemporanea pendenza del giudizio di merito relativo all'accertamento del diritto oggetto di esecuzione - Situazione di litispendenza - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorchè l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive "causae petendi" dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la litispendenza tra il giudizio di accertamento positivo del credito cambiario da parte della portatrice e l'opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo cambiario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)